Il contratto di apprendistato – tutte le novità

 

La nuova disciplina introdotta con la riforma del Jobs Act ha favorito la valorizzazione del contratto di apprendistato, quale forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Grazie all'apprendistato, la giovane risorsa può svolgere contemporaneamente una mansione all'interno di una azienda e studiare e frequentare una scuola superiore o l'università, al fine di acquisire il titolo di studio, a seconda dell’età e della finalità; in particolare:

  • Apprendistato di primo livello – età compresa tra 15 e 25 anni compiuti, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
  • Apprendistato di secondo livello – età compresa tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale)
  • Apprendistato di terzo livello – età compresa tra i 18 e 29 anni nel caso dell’alta formazione e la ricerca.

Al conseguimento della qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, il giovane lavoratore, che ha già sviluppato competenze sul campo, per tutta la durata della sua formazione, potrà essere assunto definitivamente nell’impresa.

Le disposizioni, contenute nella recente Legge di Stabilità 2017 in materia di apprendistato, confermano la volontà del Governo di promuovere tale tipologia contrattuale anche attraverso una serie di agevolazioni fiscali, contributive e normative a favore delle aziende. Ecco le principali novità:

  • Sono stati prorogati per un ulteriore anno gli incentivi previsti per l’apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, consentendo ai datori di lavoro che inseriranno nel 2017 apprendisti di questa tipologia di usufruire delle seguenti misure:
    • applicazione di un’aliquota contributiva del 5% invece che del 10%;
    • non applicazione del contributo di licenziamento;
    • sgravio totale della contribuzione Naspi (1,31%) e del contributo ai fondi interprofessionali (0,30%).
  • Le imprese che inseriranno nel 2017 apprendisti di primo, secondo e terzo livello avranno la possibilità di dedurre dalla base imponibile Irap la contribuzione Inps e potranno inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori, rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni analoghe, generando così un risparmio in termini retributivi.
     
  • Sono previsti anche incentivi di tipo normativo, come l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Ccnl per l’applicazione di determinate normative e istituti; ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge 68/1999, non sono presi in considerazione gli apprendisti.
     
  • È invece cessato lo scorso 31 dicembre lo sgravio contributivo riservato alle piccole aziende, con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le quali godevano di uno sgravio totale dei contributi Inps per i primi tre anni di contratto; per quelli successivi l’aliquota passava al 10% fino a scadenza del rapporto di apprendistato. Tale beneficio può comunque essere ancora fruito dai datori di lavoro che abbiano stipulato un contratto di apprendistato entro il 31 dicembre 2016: questi possono ancora godere dei benefici descritti per i primi 36 mesi dall’assunzione.

Giada Baglietto
HR Consultant
www.fiorentemente.it

FONTE
www.ipsoa.it
www.cliclavoro.gov.it